Art. 10

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

In vigore dal 9 feb 2013
1. Al primo comma dell'articolo 261-quater del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, introdotto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 2121 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione militare,» sono soppresse. 2. All', primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato in ragione dell'ottanta per cento». 3. All', primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione dell'ottanta per cento». 4. Agli , secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: «, quale risulta integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse. 5. All'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « della legge 28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2161 del citato codice,». 6. All', comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono inserite le seguenti: «non può avere durata inferiore a quattro mesi e». 7. All'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.». 8. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: a) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 9. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo.». 10. All', comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: «alla legge 19 maggio 1986, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». 11. In relazione a quanto disposto dagli , comma 1, lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera u), numero 1.1), nonché dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;248#art-10

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