Art. 1

Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 9 feb 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, commi 14, 15 e 18; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare, nella seduta del 25 settembre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; Acquisita la proposta di parere del 7 novembre 2012, trasmessa dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 22 novembre 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2012; Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;»; b) alla rubrica dell'articolo 18, la parola: «Commissariato» è sostituita dalla seguente: «Commissario»; c) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.»; 2) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; d) all'articolo 45, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.»; e) all'articolo 47, commi 1, lettera b), e 3, la parola: «Segretario», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Segretariato»; f) all'articolo 52, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.»; g) all'articolo 54, comma 2, lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare.»; h) all'articolo 57, comma 4: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;»; 2) alla lettera c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare.»; i) dopo l'articolo 92 è inserito il seguente: «Art. 92-bis (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). - 1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa. 2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica. 3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa. 4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate. 5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti: a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica; c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell', comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo .»; l) all'articolo 94, comma 2, le parole: «, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa» sono soppresse; m) all'articolo 111, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all', comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;»; n) l'articolo 153 è sostituito dal seguente: «Art. 153 (Reparti elicotteri delle altre Forze armate). - 1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità. 2. All'Aeronautica militare competono, inoltre: a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate; b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi.»; o) all'articolo 200: 1) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «Le autorità» sono inserite le seguenti: «o i privati»; p) all'articolo 215: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»; q) il comma 3 dell'articolo 218 è abrogato.
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