Art. 7
Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
In vigore dal 9 feb 2013
Modificazioni al libro settimo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;
b) all'articolo 1914, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;248#art-7