Art. 2
Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
In vigore dal 9 feb 2013
Modifiche al libro secondo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: «velivoli», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;
b) all'articolo 233, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l' della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;
c) all'articolo 238, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.»;
d) all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» è sostituita dalla seguente: «struttura»;
e) all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,»;
f) all'articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» è sostituita dalle seguenti: «segni distintivi»;
g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e b), e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;
h) all'articolo 307, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:
«11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) comma 1 dell' della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.»;
i) l'articolo 350 è abrogato;
l) all'articolo 363, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresì, l', comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;
m) all'articolo 368, comma 2:
1) le parole: «Ai sensi dell', commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti: «Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006»;
n) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;
o) all'articolo 458, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;
p) all'articolo 478, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;
q) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprietà a favore di istituto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;248#art-2