Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 set 2024
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) codice di procedura penale: allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
b) leggi processuali penali: l'insieme delle norme che disciplinano il procedimento e il processo penale militare in Italia, comprensivo sia del codice di procedura penale, sia dei codici penali militari di pace e di guerra, sia delle leggi speciali;
c) giudizio penale militare: il complesso dell'attività procedimentale e processuale penale militare italiana, dal momento dell'iscrizione della notizia di reato sino all'esecuzione della pena irrogata, comprensivo anche dell'attività di sorveglianza;
d) codice penale: regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
e) codici penali militari di pace e di guerra: regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante «Codici penali militari di pace e di guerra»;
f) codice dell'ordinamento militare: decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
g) codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale;
h) linee guida AgID: le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del codice dell'amministrazione digitale;
i) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
l) Sistema Informativo della Giustizia Militare, di seguito denominato SIGMIL: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali il Ministero della difesa gestisce in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure riguardanti l'esercizio dei compiti istituzionali inerenti allo svolgimento dell'attività processuale;
m) Portale della Giustizia Militare: piattaforma informatica che fornisce le informazioni relative alla organizzazione della Giustizia Militare, e consente l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGMIL, secondo le regole tecnico-operative previste nel presente decreto;
n) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all', comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
o) upload: è il processo di invio o trasmissione di un file (o più genericamente di un flusso finito di dati o informazioni) da un client ad un sistema remoto (denominato server) attraverso una rete informatica;
p) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici di cui all', comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
q) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);
r) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;
s) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
t) documento informatico multimediale: contenuto audio, video e/o foto codificati, ovvero compressi in modo digitale di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti mediante registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
u) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
v) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
z) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
aa) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
bb) responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa: il capo del VI Reparto dello Stato maggiore della Difesa;
cc) soggetti abilitati: i soggetti abilitati ad interagire con il SIGMIL o con altri servizi telematici della Giustizia Militare. In particolare, si intende per: 1) soggetti abilitati interni, i magistrati militari, la polizia giudiziaria e il personale degli uffici giudiziari militari; 2) soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del magistrato militare, i difensori, le parti pubbliche e private, gli altri soggetti previsti dalle leggi processuali penali;
3) soggetti abilitati esterni pubblici, l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;
dd) soggetti ammessi a partecipare all'attività da remoto: tutti i soggetti che partecipano mediante collegamento audiovisivo ad una attività del giudizio penale militare;
ee) magistrati militari: i soggetti esercitanti la funzione giudiziaria militare, tanto giudicante quanto requirente, di cui all'articolo 52 e ss. del codice dell'ordinamento militare;
ff) pubblico ministero militare: il soggetto esercitante la funzione giudiziaria militare requirente;
gg) personale amministrativo: il personale degli uffici giudiziari militari diverso dai magistrati militari e dalla polizia giudiziaria;
hh) polizia giudiziaria: i soggetti esercitanti le funzioni previste dagli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
ii) uffici giudiziari militari: il complesso degli uffici giudiziari, sia giudicanti che requirenti, indicati negli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del codice dell'ordinamento militare;
ll) cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra amministrazioni;
mm) spam: messaggi indesiderati;
nn) software antispam: programma informatico che permette di inibire la ricezione di e-mail indesiderate;
oo) log: documento informatico contenente la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico (server, storage, client, applicazioni o qualsiasi altro dispositivo informatizzato o programma);
pp) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell', dal Responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con il Consiglio della Magistratura Militare e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
qq) PagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all', comma 2, del codice dell'amministrazione digitale;
rr) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da PagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su PagoPA.
Storico versioni
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