Capo II
Art. 7
Atti dei soggetti abilitati esterni
In vigore dal 13 set 2024
1. Gli atti dei soggetti abilitati esterni sono redatti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale conforme alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. Il deposito degli atti di cui al comma 1 e dei loro allegati avviene per via telematica con upload nell'ambito del SIGMIL tramite il portale della Giustizia Militare.
3. Gli atti di cui al comma 1 si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale della Giustizia Militare, che attesta il deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
4. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
5. Le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell' indicano la dimensione massima del documento informatico.
6. Ove il singolo documento informatico superi la dimensione consentita, è ammesso il suo deposito mediante frazionamento in più file di dimensioni consentite. In tal caso, è altresì consentito il deposito su supporto informatico, da depositare in cancelleria o segreteria, avente i requisiti indicati nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
7. Nel caso previsto dal secondo periodo del comma 6, il cancelliere o il segretario, dopo aver rilasciato ricevuta di deposito, provvede all'upload del file nel fascicolo informatico, anche con l'ausilio del personale tecnico della Giustizia Militare.
Ove l'upload non sia possibile, il supporto informatico è custodito nella cancelleria o segreteria, a disposizione per ogni finalità del giudizio penale militare, e di esso è fatta menzione nell'elenco degli atti e della documentazione acquisita ai sensi del comma 3 dell'articolo 111-ter c.p.p.
8. Alla formazione dell'atto e al deposito con modalità analogiche dei soggetti abilitati esterni si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'.
Storico versioni
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