Capo II
Art. 11
Accesso e consultazione del fascicolo informatico
In vigore dal 13 set 2024
1. L'accesso e la consultazione del fascicolo informatico avviene, per i soggetti abilitati interni, tramite accesso diretto nell'ambito del SIGMIL, da postazione presente negli uffici giudiziari militari o per mezzo della piattaforma messa a disposizione degli utenti interni del Ministero della difesa e avente le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', oppure mediante il Portale della Giustizia Militare.
2. L'accesso e la consultazione del fascicolo informatico avviene, per i soggetti abilitati esterni, mediante il Portale della Giustizia Militare.
3. L'accesso di cui al comma 2 è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente che siano stati autorizzati con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
4. In caso di delega, è consentito l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previo deposito, con le modalità indicate all' e a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, all'ufficio giudiziario militare, il cui personale amministrativo provvede ai conseguenti adempimenti.
L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, è redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato, individuati e identificati anche attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali è parte un soggetto che si avvale o può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
7. L'identificazione informatica dei soggetti cui è consentito l'accesso ai sensi del presente articolo avviene secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-07-19;123#art-11