Capo II
Art. 15
Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni
In vigore dal 13 set 2024
1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservati su infrastrutture informatiche separate ai sensi dell'art. 269 c.p.p.
2. Le infrastrutture di cui al comma 1 sono gestite e tenute in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
3. Il riversamento nel fascicolo informatico dei dati contenuti nelle infrastrutture di cui al comma 1, nelle ipotesi previste dalla legge, avviene nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
Storico versioni
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