Capo III
Art. 20
Periodo transitorio, sperimentazione e piena operatività del SIGMIL
In vigore dal 13 set 2024
Periodo transitorio, sperimentazione
e piena operatività del SIGMIL
1. Per tutti gli uffici giudiziari militari il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis, del codice di procedura penale, previa attestazione della piena operatività del SIGMIL.
2. La piena operatività del SIGMIL per tutti gli uffici giudiziari militari è attestata con decreto ai sensi dell'. Con uno o più decreti, ai sensi dell', sono previamente o contestualmente definite le specifiche tecniche.
3. I decreti di cui al comma 2, possono intervenire prima del 31 dicembre 2025 oppure, per comprovate ragioni tecniche, in data successiva il più possibile prossima alla stessa.
4. Il periodo transitorio del processo penale telematico della Giustizia Militare decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sino al quindicesimo giorno successivo alla data in cui è attestata la piena operatività del SIGMIL, ai sensi del comma 2.
5. Durante il periodo transitorio, il SIGMIL opera sperimentalmente e in via provvisoria negli uffici giudiziari militari individuati, con decreti di cui all', sulla base della ritenuta idoneità degli applicativi informatici disponibili, della presenza di personale amministrativo con le necessarie competenze informatiche, e si applicano le disposizioni del Capo II del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione delle apposite specifiche tecniche provvisorie.
Storico versioni
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