Capo III

Art. 23

Continuità della tenuta del fascicolo cartaceo

In vigore dal 13 set 2024
1. Nel periodo transitorio, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale amministrativo degli uffici giudiziari militari provvede all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica del documento avente forma digitale, depositato tramite posta elettronica certificata. 2. La copia analogica è accompagna da attestazione scritta della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio, dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, della conformità all'originale informatico della copia analogica inserita nel fascicolo, della verifica dell'autenticità della sottoscrizione. 3. L'originale informatico dell'atto è riversato su supporto informatico ed allegato al fascicolo cartaceo con le modalità indicate dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
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Continuità della tenuta del fascicolo cartaceo (Art. 23 Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo