Capo II
Art. 18
Pagamenti
In vigore dal 13 set 2024
1. Il pagamento delle spese di giustizia è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento è depositata con le modalità indicate dall', ed è altresì conservata dall'interessato per essere esibita a richiesta dell'ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 può essere effettuato per via telematica con la funzionalità PagoPA presente sul portale della Giustizia Militare. In tal caso, la ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dal SIGMIL ovvero trasmessa dall'interessato all'ufficio.
3. La ricevuta telematica costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed è conservata nel fascicolo informatico.
4. L'ufficio verifica periodicamente con modalità telematiche la regolarità delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle transazioni di pagamento telematico.
Storico versioni
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