Capo II

Art. 13

Comunicazioni e notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario

In vigore dal 13 set 2024
1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante trasmissione dei documenti informatici tra caselle di posta elettronica certificata. 2. Ove non vi sia stata una specifica indicazione del domicilio digitale, le notificazioni e le comunicazioni telematiche di cui al comma 1 sono effettuate: a) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'indirizzo posta elettronica certificata risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA); b) nei confronti dei difensori, all'indirizzo posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della giustizia (REGINDE); c) nei confronti degli altri professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); d) nei confronti di imprese e società, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC); e) nei confronti degli altri soggetti abilitati esterni, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). 3. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA). 5. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario militare provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati o depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', che conserva nel fascicolo informatico. 6. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico. 7. La comunicazione che contiene i dati di cui all' del Regolamento Ue 2016/679 è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale della Giustizia militare, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività. 8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.
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