Capo II
Art. 8
Mandato defensionale
In vigore dal 13 set 2024
1. Il mandato defensionale è autenticato dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale, ed è depositato per via telematica con upload nell'ambito del SIGMIL tramite il portale della Giustizia Militare.
2. Nel caso in cui il mandato defensionale sia conferito su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall', comma 2, del codice dell'amministrazione digitale con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
3. Se la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità di polizia giudiziaria, questa ne dà immediata comunicazione, con ogni mezzo disponibile, all'autorità giudiziaria militare procedente e provvede, senza ritardo, alla trasmissione alla medesima dell'atto in cui è stata raccolta la dichiarazione. La trasmissione è consentita tramite modalità analogiche, tramite posta elettronica certificata ovvero mediante upload nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il portale della Giustizia Militare. Se l'atto in cui è raccolta la dichiarazione ha forma di documento analogico per esigenze processuali, si procede ai sensi dei commi 10 e 11 dell'.
Se l'atto in cui è raccolta la dichiarazione è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata, il cancelliere o il segretario provvedono al suo inserimento nel fascicolo informatico.
4. Se la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità giudiziaria militare procedente, l'atto in cui è contenuta è inserita nel fascicolo informatico.
Storico versioni
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