Capo II
Art. 4
Documento informatico
In vigore dal 13 set 2024
1. L'atto del giudizio penale militare in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. I documenti informatici allegati all'atto del giudizio penale militare sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
3. È consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', purchè contenenti solo file nei formati previsti dal comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-07-19;123#art-4