Capo II

Art. 4

Documento informatico

In vigore dal 13 set 2024
1. L'atto del giudizio penale militare in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 2. I documenti informatici allegati all'atto del giudizio penale militare sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 3. È consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell', purchè contenenti solo file nei formati previsti dal comma 2.
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Documento informatico (Art. 4 Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo