Capo II

Art. 3

Sistema Informativo della Giustizia Militare

In vigore dal 13 set 2024
1. Il SIGMIL gestisce con modalità informatiche, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento penale, i registri in uso all'ufficio, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni degli uffici giudiziari militari, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente o comunque connessa al processo penale telematico. 2. Il SIGMIL rispetta le disposizioni del codice di procedura penale, dei codici penali militari di pace e di guerra, del codice dell'ordinamento militare, del codice dell'amministrazione digitale, del codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679, delle linee guida AGiD e delle altre leggi processuali penali, anche nella fase dell'esecuzione della pena. 3. Il Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa è responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione del SIGMIL. 4. I dati del SIGMIL sono custoditi in infrastrutture informatiche gestite dal Ministero della difesa, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-07-19;123#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo