Capo II

Art. 6

Atti della polizia giudiziaria

In vigore dal 13 set 2024
1. Gli atti della polizia giudiziaria hanno la forma di documento informatico, sono sottoscritti con firma digitale e sono conservati nel fascicolo informatico. 2. Le attività della polizia giudiziaria sono documentate con documento informatico, anche multimediale, conservato nel fascicolo informatico. 3. I documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla polizia giudiziaria sono trasmessi tramite posta elettronica certificata oppure mediante upload nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il portale della Giustizia Militare. È altresì ammessa la trasmissione mediante canale sicuro protetto da meccanismo di crittografia in base alle specifiche stabilite ai sensi dell'. 4. Per la trasmissione di atti e documenti tramite posta elettronica certificata sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'. 5. Se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata, il cancelliere o il segretario provvedono all'inserimento del documento informatico nel fascicolo informatico. 6. Le specifiche tecniche di cui all' stabiliscono la dimensione massima del documento informatico. 7. Ove il singolo documento informatico superi la dimensione consentita, è ammesso il suo deposito mediante frazionamento in più file di dimensioni consentite ovvero su supporto informatico, da depositare in cancelleria o segreteria, avente i requisiti indicati nelle specifiche tecniche di cui all'. 8. Nei casi di malfunzionamento della PEC, del SIGMIL o del portale di cui al comma 3, ovvero se l'atto o la documentazione dell'attività hanno forma di documento analogico, si procede ai sensi dei commi 10 e 11 dell'.
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Atti della polizia giudiziaria (Art. 6 Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo