Capo II

Art. 10

Trasmissione dei fascicoli informatici

In vigore dal 13 set 2024
1. La trasmissione telematica dei fascicoli informatici da un ufficio giudiziario militare all'altro avviene tramite il SIGMIL, che assicura la data certa, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza della trasmissione. 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa. Se la trasmissione per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa, per qualsiasi causa, non sia possibile, il fascicolo informatico o i singoli atti dello stesso sono riversati su supporto informatico avente le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. In tali casi, la trasmissione avviene con modalità analogiche. 3. Ove formato, viene altresì trasmesso con modalità analogiche, agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2, il fascicolo contenente gli atti e i documenti del giudizio penale militare aventi forma di documento analogico nonché quelli di cui al comma 11 dell'. 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
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