Capo II

Art. 14

Requisiti della casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno

In vigore dal 13 set 2024
Requisiti della casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno 1. I soggetti abilitati esterni all'utilizzo della posta elettronica certificata fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza; c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia Militare; d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'; e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella di posta elettronica certificata a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.
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Requisiti della casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno (Art. 14 Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo