Capo II

Art. 17

Partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare

In vigore dal 13 set 2024
Partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare 1. La partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare avviene mediante piattaforme di videoconferenza in uso presso la Giustizia Militare e indicate nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 2. Per la partecipazione da remoto è necessario che il dispositivo del partecipante rispetti i requisiti previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 3. I soggetti ammessi a partecipare all'attività da remoto garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. 4. I magistrati militari utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Ministero della difesa. 5. In caso di partecipazione da remoto ad udienze, pubbliche o in camera di consiglio, il giudice militare che procede, con l'assistenza del cancelliere, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali. 6. Il giudice militare che procede disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei soggetti ammessi a partecipare all'udienza stessa. In ogni caso i soggetti ammessi a partecipare, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio. 7. La registrazione delle udienze pubbliche e camerali è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e da parte dell'autorità giudiziaria militare. 8. È vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza. 9. All'atto del collegamento e prima dell'inizio dell'udienza, i soggetti ammessi a partecipare, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso dell'udienza o dell'attività del giudizio penale militare non è visto nè ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla medesima, e che si impegnano a non effettuare la registrazione di cui al comma 7. 10. Per la partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare che si svolgono dinnanzi al pubblico ministero militare o alla polizia giudiziaria si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare (Art. 17 Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo