Capo III
Art. 21
Formazione e deposito degli atti nel periodo transitorio
In vigore dal 13 set 2024
Formazione e deposito degli atti
nel periodo transitorio
1. Durante il periodo transitorio, è consentito il deposito con valore legale, ad opera dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del giudizio penale militare, degli atti, dei documenti e delle istanze, comunque denominati, del procedimento penale militare, mediante invio tramite posta elettronica certificata, effettuato nel rispetto delle disposizioni della normazione primaria.
2. I formati degli atti, delle istanze, dei documenti e della sottoscrizione digitale sono indicati con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
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