Capo III

Art. 21

Formazione e deposito degli atti nel periodo transitorio

In vigore dal 13 set 2024
Formazione e deposito degli atti nel periodo transitorio 1. Durante il periodo transitorio, è consentito il deposito con valore legale, ad opera dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del giudizio penale militare, degli atti, dei documenti e delle istanze, comunque denominati, del procedimento penale militare, mediante invio tramite posta elettronica certificata, effettuato nel rispetto delle disposizioni della normazione primaria. 2. I formati degli atti, delle istanze, dei documenti e della sottoscrizione digitale sono indicati con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-07-19;123#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo