Capo II
Art. 12
Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti
In vigore dal 13 set 2024
1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'.
3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all' del Regolamento Ue 2016/679 o di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale della Giustizia militare, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'.
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