Capo II
Art. 9
Fascicolo informatico
In vigore dal 13 set 2024
1. I fascicoli del giudizio penale militare hanno forma di fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene gli atti e i documenti, anche in formato multimediale, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.
3. I fascicoli del giudizio penale militare sono formati, conservati, aggiornati tramite il SIGMIL, che ne assicura l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità e la consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'.
4. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente.
5. Il fascicolo informatico contiene l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare;
c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico.
6. Con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell' sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2024-07-19;123#art-9