Capo II

Art. 5

Atti dei magistrati militari e del personale amministrativo

In vigore dal 13 set 2024
Atti dei magistrati militari e del personale amministrativo 1. Gli atti e i provvedimenti dei magistrati militari sono redatti e depositati come documenti informatici con firma digitale. 2. I provvedimenti collegiali sono redatti e sottoscritti dall'estensore con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li controfirma con firma digitale e, a sua volta, li trasmette telematicamente alla cancelleria per il deposito. 3. Si procede con le modalità previste dal comma 2 in tutti i casi in cui norme di legge o di regolamento prescrivono il visto di altro magistrato militare oltre alla sottoscrizione dell'estensore. 4. La documentazione prodotta nel giudizio penale militare dal pubblico ministero militare è acquisita al fascicolo informatico nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'. 5. Il personale amministrativo sottoscrive con la propria firma digitale gli atti e i provvedimenti dei magistrati militari, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico, alla loro pubblicazione, nonché, ove previsto, alla loro pubblicità, con le cautele previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 6. Gli atti del personale amministrativo dell'ufficio giudiziario militare sono redatti come documenti informatici e sono sottoscritti con firma digitale. 7. Il processo verbale dell'udienza è redatto come documento informatico ed è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal cancelliere di udienza ed è inserito nel fascicolo informatico. 8. La formazione, la sottoscrizione, la controfirma, la trasmissione, l'inserimento nel fascicolo informatico dell'atto, del provvedimento e della documentazione proveniente dal magistrato militare o dal personale amministrativo avviene nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il Portale della Giustizia Militare, secondo le regole tecniche previste nel presente decreto. 9. La formazione dell'atto o del provvedimento e il deposito con modalità analogiche sono consentiti in caso di malfunzionamento del SIGMIL. 10. Nel caso previsto dal comma 9, il cancelliere o il segretario, dopo avere proceduto alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione dell'atto, provvedimento o documento con modalità telematiche ove possibile o altrimenti apponendovi la propria firma autografa e procedendo al deposito e pubblicazione del provvedimento con modalità analogiche, provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all' e la inserisce nel fascicolo informatico. 11. Il deposito con modalità analogiche è sempre consentito nelle ipotesi previste dal comma 3, dell'articolo 111-bis c.p.p. In tal caso, ove possibile, il cancelliere o il segretario provvede all'estrazione di copia informatica e all'inserimento nel fascicolo informatico ai sensi del comma 10.
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