Art. 14 · Requisiti della casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno
Capo II

Art. 14

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Requisiti della casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno

In vigore dal 13 set 2024
Requisiti della casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno 1. I soggetti abilitati esterni all'utilizzo della posta elettronica certificata fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza; c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia Militare; d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'; e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella di posta elettronica certificata a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.
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