Art. 2
In vigore dal 21 mar 2003
1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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