Codici penali militari di pace e di guerra
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Codice penale militare di pace
libro PRIMO DEI REATI MILITARI, IN GENERALE
titolo PRIMO DELLA LEGGE PENALE MILITARE
Art. 1 Persone soggette alla legge penale militare. Art. 2 Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato». Art. 3 Militari in servizio alle armi. Art. 4 Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Art. 5 Militari considerati in servizio alle armi. Art. 6 Militari richiamati in servizio alle armi. Art. 7 Militari in congedo non considerati in servizio alle armi. Art. 8 Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato. Art. 9 Ufficiali di complemento di prima nomina. Art. 10 Assimilati ai militari. Iscritti al corpi civili militarmente ordinati. Art. 11 Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate. Art. 12 Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate. Art. 13 Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato. Art. 14 Estranei alle forze armate dello Stato. Art. 15 Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso. Art. 16 Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi. Art. 17 Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito. Art. 18 Reati commessi in territorio estero. Art. 19 Materie regolate da altre leggi penali militari. Art. 20 Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace. Art. 21 Delitti comuni commessi da militari. titolo SECONDO DELLE PENE MILITARI
capo I Delle specie di pene militari, in generale
Art. 22 Pene militari principali: specie. Art. 23 Denominazione e classificazione della reclusione militare. Art. 24 Pene militari accessorie: specie capo II Delle pene militari principali, in particolare
Art. 25 Pena di morte. Art. 26 Reclusione militare. Art. 27 Sostituzione della reclusione militare alla reclusione. capo III Delle pene militari accessorie, in particolare
Art. 28 Degradazione Art. 29 Rimozione. Art. 30 Sospensione dall'impiego. Art. 31 Sospensione dal grado. Art. 32 Pubblicazione della sentenza di condanna. Art. 33 Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune. Art. 34 Decorrenza delle pene militari accessorie. Art. 35 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione. Art. 36 Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio. titolo TERZO DEL REATO MILITARE
capo I Del reato consumato e tentato
Art. 37 Reato militare. Art. 38 Trasgressione disciplinare. Art. 39 Adempimento di un dovere. Art. 41 Uso legittimo delle armi. Art. 42 Difesa legittima. Art. 43 Nozione della violenza. Art. 44 Casi particolari di necessità militare. Art. 45 Eccesso colposo. Art. 46 Pena per il delitto tentato. capo II Circostanze del reato militare
Art. 47 Circostanze aggravanti comuni. Art. 48 Circostanze attenuanti comuni. Art. 49 Provocazione. Art. 50 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. Art. 51 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Art. 52 Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti. capo III Del concorso di reati
Art. 53 Pena di morte. Art. 54 Concorso di reati che importano l'ergastolo. Art. 55 Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare. Art. 56 Limiti dell'aumento di pena. titolo QUARTO DEL REO
capo I Della recidiva
Art. 57 Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari. capo II Del concorso di persone nel reato
Art. 58 Circostanze aggravanti. Art. 59 Circostanze attenuanti. titolo QUINTO DELL'APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA
Art. 60 Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla carcerazione preventiva. Art. 61 Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva.
Ordinamento degli stabilimenti militari di pena. Art. 62 Infermità psichica sopravvenuta al condannato. Art. 63 Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente. Art. 64 Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo. Art. 65 Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi. titolo SESTO DELLA ESTINZIONE DEL REATO MILITARE E DELLA PENA MILITARE
Art. 66 Norma generale. Art. 67 Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. Art. 68 Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata. Art. 70 Non menzione della condanna nel certificato del casellario. Art. 71 Liberazione condizionale. Art. 72 Riabilitazione militare. Art. 73 Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado
conseguente alla condann. titolo SETTIMO DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Art. 74 Norma generale. Art. 75 Divieto di soggiorno. Art. 76 Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza. libro SECONDO DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE
titolo PRIMO DEI REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE
capo I Del tradimento
Art. 77 Alto tradimento. Art. 78 Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata. Art. 79 Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della
Repubblica. Art. 80 Offesa al Capo del Governo. Art. 81 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e
delle Forze armate dello Stato. Art. 82 Vilipendio alla nazione italiana. Art. 83 Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato. Art. 84 Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi. Art. 85 Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. capo II Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari
Art. 86 Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. Art. 87 Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. Art. 88 Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio. Art. 89 Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. Art. 90 Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. Art. 91 Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. Art. 92 Circostanze aggravanti. Art. 93 Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato. Art. 94 Comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate. Art. 95 Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti. Art. 96 Fine di favorire lo Stato italiano. Art. 89 bis Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse
militare a scopo di spionaggio. capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 97 Agevolazione colposa. Art. 98 Istigazione od offerta. Art. 99 Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare. Art. 100 Omesso rapporto. Art. 101 Parificazione degli Stati alleati. Art. 102 Circostanza attenuante.. titolo SECONDO DEI REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE
capo I Dei reati in servizio
sezione I Della violazione di doveri generali inerenti al comando
Art. 103 Atti ostili del comandante contro uno Stato estero. Art. 104 Eccesso colposo. Art. 105 Perdita o cattura di nave o aeromobile. Art. 106 Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile. Art. 107 Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile. Art. 108 Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile. Art. 109 Agevolazione colposa. Art. 110 Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro. Art. 111 Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo. Art. 112 Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo. Art. 113 Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo. Art. 114 Usurpazione di comando. Art. 115 Movimento arbitrario di forze militari. Art. 116 Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso. Art. 117 Omessa esecuzione di un incarico sezione II Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna
Art. 118 Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta. Art. 119 Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta. Art. 120 Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio. Art. 121 Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso. Art. 122 Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata. Art. 123 Omessa presentazione in servizio. Art. 124 Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso. sezione III Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi
Art. 125 Inosservanza di istruzioni ricevute. Art. 126 Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta. Art. 127 Divulgazione di notizie segrete o riservate. Art. 128 Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni. Art. 129 Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare. Art. 130 Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o
telefonico militare. Art. 131 Circostanza aggravante. Art. 132 Inadempienza nelle somministrazioni militari. Art. 133 Requisizione arbitraria. Art. 134 Abuso nelle requisizioni. Art. 135 Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri. Art. 136 Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari. sezione IV Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualita' militare
Art. 137 Manifestazioni di codardia. Art. 138 Omesso impedimento di reati militari. sezione V Della ubriachezza in servizio
Art. 139 Nozione del reato e circostanze aggravanti. capo II Dei reati contro militari in servizio
Art. 140 Forzata consegna. Art. 141 Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. Art. 142 Violenza a sentinella, vedetta o scolta. Art. 143 Resistenza alla forza armata. Art. 144 Circostanze aggravanti. Art. 145 Impedimento a portatori di ordini militari. Art. 146 Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri. capo III Dei reati di assenza dal servizio alle armi
sezione I Dell'allontanamento illecito
Art. 147 Nozione del reato, sanzione penale. sezione II Della diserzione
Art. 148 Nozione del reato; sanzione penale. Art. 149 Casi di diserzione immediata. Art. 150 Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo. sezione III Della mancanza alla chiamata
Art. 151 Nozione del reato: sanzione penale. Art. 152 Circostanza aggravante: passaggio all'estero. Art. 153 Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire. sezione IV Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza
Art. 154 Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza. Art. 155 Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata. Art. 156 Rimozione. capo IV Della mutilazione e della simulazione d'infermita'
Art. 157 Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare. Art. 158 Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare. Art. 159 Simulazione d'infermità. Art. 160 Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo. Art. 161 Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare. Art. 162 Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato. Art. 163 Pena militare accessoria. capo V Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari
Art. 164 Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare. Art. 165 Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare. Art. 166 Acquisto o ritenzione di effetti militari. capo VI Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari
Art. 167 Distruzione o sabotaggio di opere militari. Art. 168 Danneggiamento di edifici militari. Art. 169 Distruzione o deterioramento di cose mobili militari. Art. 170 Fatti colposi. Art. 171 Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno. Art. 172 Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato. titolo TERZO DEI REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE
capo I Della disobbedienza
Art. 173 Nozione del reato e circostanza aggravante. capo II Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare
Art. 174 Rivolta. Art. 175 Ammutinamento. Art. 176 Provocazione del superiore. Art. 177 Omesso rapporto. Art. 178 Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento. Art. 179 Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante. Art. 180 Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo. Art. 181 Casi di non punibilità. Art. 182 Attività sediziosa. Art. 183 Manifestazioni e grida sediziose. Art. 184 Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari. Art. 185 Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni. capo III Della insubordinazione
Art. 186 Insubordinazione con violenza. Art. 187 Circostanze aggravanti. Art. 189 Insubordinazione con minaccia o ingiuria. Art. 190 Circostanze aggravanti. capo IV Dell'abuso di autorita'
Art. 195 Violenza contro un inferiore. Art. 196 Minaccia o ingiuria a un inferiore. capo V Disposizione comune ai capi terzo e quarto
Art. 198 Provocazione. Art. 199 Cause estranee al servizio o alla disciplina militare. capo VI Del reato militare di duello
sezione I Disposizione generale
Art. 200 Disposizioni penali applicabili. sezione II Del duello fra superiore e inferiore
Art. 201 Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello. Art. 202 Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello. Art. 203 Promozione dell'inferiore. sezione III Del duello fra eguali
Art. 204 Sfida; accettazione; duello. sezione IV Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza
Art. 205 Casi di non punibilità. Art. 206 Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. Art. 207 Esclusione della rimozione. Art. 208 Omesso deferimento della vertenza al giurì d'onore. Art. 209 Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale. Art. 210 Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna. Art. 211 Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello
Stato. capo VII Della istigazione a delinquere
Art. 212 Istigazione a commettere reati militari. Art. 213 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Art. 214 Militari in congedo. titolo QUARTO REATI SPECIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO
capo I Del peculato e della malversazione militare
Art. 215 Peculato militare. Art. 216 Malversazione a danno di militari. Art. 217 Peculato e malversazione del portalettere. Art. 218 Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui. Art. 219 Pena accessoria. capo II Reati di falso
Art. 220 Falso in fogli di licenza, di via e simili. Art. 221 Usurpazione di decorazioni o distintivi militari. capo III Reati contro la persona
Art. 222 Percosse. Art. 223 Lesione personale. Art. 224 Lesione personale grave o gravissima. Art. 225 Circostanza aggravante e circostanza attenuante. Art. 226 Ingiuria. Art. 227 Diffamazione. Art. 228 Ritorsione. Provocazione. Art. 229 Minaccia. capo IV Reati contro il patrimonio
Art. 230 Furto militare. Art. 231 Circostanze aggravanti. Art. 232 Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore. Art. 233 Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento. Art. 234 Truffa. Art. 235 Appropriazione indebita. Art. 236 Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito. Art. 237 Ricettazione. titolo QUINTO DISPOSIZIONI RELATIVE AI MILITARI IN CONGEDO, AI MOBILITATI CIVILI E ALLE PERSONE ESTRANEE ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO
capo I Disposizioni per i militari in congedo
Art. 238 Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio
prestato. Art. 239 Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato. Art. 240 Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorchè
indebitamente, l'uniforme militare. Art. 241 Militari in congedo assoluto. capo II Disposizioni per i mobilitati civili
Art. 242 Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità. Art. 243 Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile. Art. 244 Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare. Art. 245 Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza
disciplinare. Art. 246 Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare. Art. 247 Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare. Art. 248 Minaccia o ingiuria a un inferiore. Art. 249 Violenza a causa d'onore. Art. 250 Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori. Art. 251 Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra. capo III Disposizioni per i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, per i capitani di navi mercantili e per i comandanti di aeromobili civili
Art. 252 Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave. Art. 253 Pilota che abbandona la nave. Art. 254 Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio. Art. 255 Pilota che induce in errore il comandante. Art. 256 Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile. Art. 257 Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili. Art. 258 Circostanze attenuanti. Art. 259 Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare. titolo SESTO DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI
Art. 260 Richiesta di procedimento. libro TERZO DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE
titolo PRIMO DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 261 Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale. Art. 261 bis Procedimenti riguardanti i magistrati. Art. 261 ter Ricorso per Cassazione. Art. 261 quater Giudizio davanti alla Corte militare di Appello. Art. 261 quinquies Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari titolo SECONDO DELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE
capo I Della giurisdizione militare
Art. 262 Unicità della giurisdizione militare. Art. 263 Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari. Art. 264 Connessione di procedimenti. capo II Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari
Art. 265 Proscioglimento di alcuno degli imputati. Art. 266 Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia. Art. 267 Giurisdizione militare italiana in territorio estero. Art. 268 Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare. titolo TERZO DISPOSIZIONI GENERALI
capo I Delle azioni
Art. 269 Officialità dell'azione penale. Art. 270 Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. capo II Del giudice
sezione I Organi della giurisdizione militare
Art. 271 Disposizione generale. sezione II Della competenza
paragrafo 1 Della competenza dei tribunali militari territoriali
Art. 272 Competenza dei tribunali militari territoriali. Art. 273 Reati commessi in navigazione o all'estero. Art. 274 Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito. Art. 275 Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando. Art. 276 Effetti della connessione sulla competenza per territorio. paragrafo 2 Della competenza dei tribunali militari di bordo
Art. 277 Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo. Art. 278 Competenza speciale dei tribunali militari di bordo. Art. 279 Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo. Art. 280 Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi Art. 281 Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario. Art. 282 Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo. paragrafo 3 Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate
Art. 283 Tribunali all'interno e all'estero. sezione III Dei conflitti di competenza
Art. 284 Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari. sezione IV Della rimessione dei procedimenti
Art. 285 Casi di rimessione e norme relative. Art. 286 Effetti del procedimento per rimessione. Art. 287 Applicazione delle norme del codice di procedura penale. sezione V Della incompatibilita', dell'astensione e della ricusazione del giudice
Art. 288 Applicazione delle norme del codice di procedura penale. Art. 289 Incompatibilità speciali per i procedimenti militari. capo III Delle parti
sezione I Del pubblico ministero
Art. 290 Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Art. 291 Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore. sezione II Dell'imputato
Art. 292 Dubbio sulla identità personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare. Art. 293 Difensori. Art. 294 Disciplina dei difensori militari. capo IV Degli atti processuali
sezione I Delle notificazioni e delle copie degli atti
Art. 296 Obbligo d'osservanza delle norme processuali. Art. 297 Rilascio di copie, di estratti o di certificati. Art. 298 Notificazione degli atti. Art. 299 Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate. sezione II Delle nullita'
Art. 300 Nullità non sanabili. titolo QUARTO DELLA ISTRUZIONE
capo I Disposizioni generali
sezione I Degli atti preliminari alla istruzione
paragrafo 1 Degli atti di polizia giudiziaria militare
Art. 301 Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. Art. 302 Subordinazione della polizia giudiziaria militare. Art. 303 Arresti, ispezioni o perquisizioni. Art. 304 Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360