REGIO DECRETO·n. 260·1 febbraio 1891
Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno.
Vigente dal 10 aprile 1922 891 articoli 14 vigenze storicizzate
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compilazione regolamentoRegolamento
parte IOrdinamento degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii
capo ISpecie degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii e loro destinazione.
Art. 1Distinzione degli stabilimenti carcerarii.Art. 2Stabilimenti di prigionia preventiva.Art. 3Stabilimenti di pena ordinarii.Art. 4Stabilimenti di pena speciali.Art. 5Distinzione dei riformatorii.Art. 6Destinazione delle carceri giudiziarie centrali e succursali.Art. 7Destinazione delle carceri giudiziarie mandamentali.Art. 8Altre categorie di detenuti cui sono destinate le carceri giudiziarie.Art. 9Sistema delle carceri giudiziarie. - Destinazione. - Sezioni penali.Art. 10Destinazione degli stabilimenti di pena ordinarii. - Sistema. - Sezioni penali.Art. 11Stabilimenti di pena speciali. - Destinazione. - Sistema.Art. 12Riformatorii. - Destinazione. - Sistema.Art. 13Stabilimenti governativi e privati.capo IIPersonale preposto agli stabilimenti carcerarii
Art. 14Amministrazione delle carceri. - Sua dipendenza.Art. 15Ripartizione degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii.Art. 16Autorità ad essi preposte.Art. 17Dipendenza loro dalle prefetture.Art. 18Personale di custodia.Art. 19Azione del personale.Art. 20Corrispondenza ufficiale.Art. 452Ammissione dei condannati nelle case penali intermedie.Art. 453Quali condannati possono esservi ammessi.Art. 454Revoca dell'ammissione.Art. 455Ritorno del condannato allo stabilimento ordinario e sue conseguenze.Art. 456Classificazione del condannato nelle case penali intermedie.Art. 457Distintivi e ricompense speciali per la classe permanente.Art. 458Distintivi e ricompense speciali per la classe di preparazione.Art. 459Quali condannati devono essere trasferiti nelle case penali di rigore.Art. 460Sezioni in cui possono dividersi le case penali di rigore.Art. 461Divisione dei condannati in classi.Art. 462Loro classificazione.Art. 463Retrocessione alla classe di prova.Art. 464Retrocessione alla classe di punizione.Art. 465Periodo facoltativo di esperimento.Art. 466Disciplina delle diverse classi.Art. 467Gratificazione ai lavoranti.Art. 468Distintivi.Art. 469Destinazione dei manicomii giudiziarii.Art. 470Condannati dementi inoffensivi.Art. 471Giudicabili dementi prosciolti e ricoverati nei manicomii giudiziarii.Art. 472Accusati in esperimento nei manicomii giudiziarii.Art. 473Imputati in esperimento nei manicomii giudiziarii.Art. 474Direttore sanitario e direttore amministrativo.Art. 475Rapporti trimestrali e mensili per gli inquisiti dementi.Art. 476Visite per parte di medici estranei.Art. 477Liberazione dei condannati e degli inquisiti. - Procedura.Art. 478Autopsie.Art. 479Amministrazione interna.Art. 480Relazione annuale.Art. 481Ammissione dei condannati nelle case di custodia.Art. 482Invio agli stabilimenti ordinari. - Procedura relativa.Art. 483Condizione dei condannati inviati allo stabilimento ordinario.Art. 484Loro disciplina.Art. 485Caso in cui sia richiesto il consenso del condannato.Art. 486Sezioni speciali per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale.Art. 487Ammissioni nelle case di lavoro.Art. 488Regolamento interno.Art. 489Espiazione della pena della casa di lavoro nelle carceri giudiziarie.Art. 574Preventivi delle spese e delle entrate.Art. 575Elementi dei preventivi.Art. 576Suddivisioni in capitoli e articoli.Art. 577Spese di personale e di armamento.Art. 578Spese per la dispensa.Art. 579Rinnovazione dei contratti.Art. 580Esecuzione dei contratti.Art. 581Viveri.Art. 582Conservazione dei viveri, mobili, ecc.Art. 583Tessuti per vestiario e biancheria.Art. 584Bollo sugli oggetti di corredo.Art. 585Durata degli oggetti di corredo.Art. 586Marca degli oggetti mobili.Art. 587Mobilio pei graduati del personale di custodia.Art. 588Dispensa.Art. 589Limitazione delle provviste.Art. 590Fondi per le provviste.Art. 591Prezzo dei generi.Art. 592Serventi della dispensa.Art. 593Concessione dell'esercizio.Art. 594Tariffa.Art. 595Divieto di vendita al personale.capo IIIConsiglio di sorveglianza.
Art. 21Consiglio di sorveglianza. - Sua composizione.Art. 22Sue attribuzioni.Art. 23Sua sede e convocazione.Art. 24Sue deliberazioni.Art. 25Condizioni per ottenere il passaggio alle case di pena intermedie o la liberazione condizionale.Art. 26Procedimento per ottenere la liberazione condizionale.Art. 27Passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario.Art. 28Facoltà ai componenti del consiglio di accedere negli stabilimenti penali.Art. 490Destinazione delle case di correzione, e loro divisione in sezioni.Art. 491Eccezioni alle regole generali.Art. 492Classificazione dei condannati.Art. 493Trasferimento dei maggiorenni negli stabilimenti ordinarii.Art. 596Preventivi delle entrate e delle spese.Art. 597Fine cui deve mirare la direzione.Art. 598Modi di esercizio delle manifattore.Art. 599Responsabilità degli impresarii dei lavori.Art. 600Separazione delle industrie nei rapporti economici.Art. 601Dirigente ed assistente tecnico e capo d'arte.Art. 602Gratificazioni al personale tecnico.Art. 603Acquisti con appalti o ad economia.Art. 604Provviste minute.Art. 605Macchine e attrezzi prodotti dalle officine.Art. 606Marca delle macchine e degli attrezzi.Art. 607Marca per le materie da lavoro - Loro divisione.Art. 608Registri del prezzo di costo dei manufatti.Art. 609Modo di formazione del prezzo di costo.Art. 610Modo di formazione del prezzo di vendita.Art. 611Utile sui lavori ad impresa.Art. 612Valutazione della mano d'opera.Art. 613Mano d'opera a cottimo e a giornata.Art. 614Tariffe di mano d'opera.Art. 615Registri del lavoro a cottimo.Art. 616Registri del lavoro a giornata.Art. 617Stato dei lavori.Art. 618Risarcimenti.Art. 619Marca per i manufatti.Art. 620Sollecito smercio dei prodotti.Art. 621Vendita dei manufatti. - Norme.Art. 622Mallevadore per le vendite a credito.capo IVSocietà di patronato.
Art. 29Istituzione delle società di patronato.Art. 30Loro attribuzione.Art. 31Regolamenti speciali.Art. 32Tempo utile per domandare il loro appoggio.Art. 33Consenso dei genitori pei minorenni.Art. 34Perdita del beneficio di patronato.Art. 35Sussidi straordinari.Art. 36Liberazione condizionale dei minorenni.Art. 37Sospensione di ordinanza dì ricovero.Art. 38Restituzione di minorenni ai genitori.Art. 39Patronato per le donne.Art. 40Invio alle società del peculio dei liberati.Art. 41Relazioni annue delle società di patronato.Art. 42Comunicazione delle relazioni al consiglio delle carceri.Art. 43Collocamento di minorenni presso famiglie oneste.Art. 44Fondi messi a disposizione delle società di patronato.Art. 45Art. 494Assegnazione dei minorenni ai riformatorii o loro collocamento presso famiglie.Art. 495Liberazione dei minorenni dagli istituti di educazione correzionale. Loro tutela.Art. 496Convenzioni con i riformatorii privati e colle famiglie.Art. 497Regolamenti interni dei riformatorii governativi e privati.Art. 498Collocamento di minorenni. - Riformatorii privati.Art. 623Doveri del direttore nel regime economico.Art. 624Anticipazioni e rimborsi.Art. 625Funzionarii che ricevono le anticipazioni e i rimborsi.Art. 626Pareggio tra le anticipazioni e le spese.Art. 627Presentazione dell'avviso di ammissione a pagamento.Art. 628Versamento in cassa delle somme riscosse.Art. 629Insufficenza di fondi nei preventivi.Art. 630Storni di fondi.Art. 631Materiali passati fuori d'uso.Art. 632Passaggi di materiali.capo VCommissione visitatrice.
Art. 46Scopo della commissione visitatrice.Art. 47Costituzione di essa.Art. 48Scioglimento della commissione visitatrice.Art. 49Attribuzioni.Art. 50Visite agli inquisiti.Art. 51Delegazione per le visite.Art. 52Doveri speciali pei riformatorii e per le case di correzione.Art. 53Rapporti ordinarii e straordinarii.Art. 499A quali condannati può essere accordata la liberazione condizionale.Art. 500Norme per la liberazione condizionale.Art. 501Proscioglimento definitivo.Art. 502Revocazione della liberazione condizionale.Art. 633Constatazione annuale dello stato del fabbricato; proposte di lavori.Art. 634Relazione da spedire al Ministero.Art. 635Divieto di mutare la destinazione dei locali.Art. 636Terreni annessi agli stabilimenti. - Giardini annessi agli alloggi.Art. 637Consegna degli alloggi. - Loro manutenzione locativa.Art. 638Intervento dei direttori nelle consegne e nei collaudi edilizi.Art. 639Lavori. - Mutamenti. - Autorizzazione del Ministero.Art. 640Consegna delle opere negli stabilimenti appaltati.Art. 641Casi di responsabilità personale del direttore.Art. 642Competenza nella esecuzione dei lavori.Art. 643Anticipazioni di fondi.Art. 644Acquisto di materiali.Art. 645Tariffe di mano d'opera.Art. 646Ingegneri e assistenti tecnici. - Loro ingerenza.Art. 647Estensione delle disposizioni di questo capo.capo VIPersonale amministrativo.
Art. 54Personale dell'amministrazione.Art. 55Personale aggregato.Art. 56Ispettori delle carceri. - Loro attribuzioni.Art. 57Ispezioni annue.Art. 58Rapporti con le autorità locali.Art. 59Provvedimenti ordinarii e di urgenza.Art. 60Visto da apporre sui registri.Art. 61Relazioni degli ispettori colle superiori autorità amministrative e giudiziarie.Art. 62Doveri degli ispettori quando sono in residenza.Art. 63Ispezioni agli stabilimenti muliebri.Art. 64Attribuzioni dei direttori di circolo.Art. 65Attribuzioni generali e doveri del direttore.Art. 66Compilazione del regolamento interno.Art. 67Studio del carattere dei detenuti o ricoverati.Art. 68Provvedimenti relativi alla custodia dei detenuti o ricoverati.Art. 69Provvedimenti relativi alla disciplina interna.Art. 70Provvedimenti relativi all'amministrazione.Art. 71Licenze che il direttore accorda agli impiegati.Art. 72Divieto di assentarsi dalla residenza.Art. 73Licenze che il prefetto può accordare al direttore.Art. 74Attribuzioni che l'autorità dirigente può delegare ad altri.Art. 75Registri che deve tenere l'autorità dirigente.Art. 76Documenti che deve trasmettere.Art. 77Divieto di comunicare atti d'ufficio.Art. 78Custodia delle piante topografiche dello stabilimento.Art. 79Attribuzioni e doveri del vice direttore.Art. 80Attribuzioni e doveri del segretario.Art. 81Registri che deve tenere.Art. 82Registri e quadri statistici.Art. 83Elenco dei detenuti o ricoverati da iscriversi nelle liste di leva.Art. 84Attribuzioni dell'alunno di segreteria.Art. 85Attribuzioni e doversi del ragioniere.Art. 86Impiegati che lo coadiuvano.Art. 87Attribuzioni e doveri del contabile.Art. 88Obbligo di osservare le leggi di contabilità.Art. 89Divieto di tenere in cassa somme estranee alla sua gestione.Art. 90Responsabilità nei pagamenti.Art. 91Libro di cassa e registri di magazzino.Art. 92Modo come devono essere fatte le iscrizioni nei registri.Art. 93Quando il contabile è scaricato dalla responsabilità.Art. 94Attribuzioni del computista e dell'alunno di ragioneria.Art. 95Attribuzioni dell'ufficiale d'ordine e dello scrivano.Art. 96Azione del cappellano sui detenuti.Art. 97Quando occorrono più cappellanii.Art. 98Celebrazione della messa. - Divieto di ricevere elemosine dai detenuti.Art. 99Conferenze.Art. 100Istruzione religiosaArt. 101Visite ai detenuti o ricoverati.Art. 102Studio del carattere morale dei detenuti o ricoverati. - Registro relativo.Art. 103Relazione annuale.Art. 104Surrogazione temporanea.Art. 105Attribuzioni e doveri del medico-chirurgo.Art. 106Visite ordinarie e straordinarie.Art. 107Prescrizioni mediche.Art. 108Registri che deve tenere.Art. 109Vigilanza su diverse parti del servizio.Art. 110Ammissioni nell'infermeria e negli ospedali esterni.Art. 111Obbligo di curare gl'impiegati e le loro famiglie.Art. 112Obbligo di visitare i medicinali.Art. 113Sorveglianza speciale sul servizio dell'infermeria.Art. 114Provvedimenti per le malattie contagiose.Art. 115Denunzia delle infrazioni disciplinari.Art. 116Infermi in pericolo di vita.Art. 117Provvedimenti per i detenuti o ricoverati colpiti da alienazione mentale.Art. 118Denunzia di ferimenti.Art. 119Denunzia della morte.Art. 120Autopsie cadaveriche.Art. 121Relazione annuale.Art. 122Surrogazione temporanea.Art. 123In quali stabilimenti possono essere nominati i maestri.Art. 124Numero di essi.Art. 125Giorni ed ore delle lezioni.Art. 126Registro che il maestro deve tenere.Art. 127Letture morali ed educative.Art. 128Insegnamenti speciali per i minorenni.Art. 129Istruzione delle detenute.Art. 130Denunzia delle infrazioni disciplinari.Art. 131Relazione annuale.Art. 132Istruzione affidata al cappellano.Art. 133Assunzione in servizio dell'agronomo.Art. 134Sue attribuzioni.Art. 135Rapporti con la direzione.Art. 136Ufficio e grado dell'agronomoArt. 137Doveri dell'agronomo.Art. 138Assunzione in servizio del dirigente tecnico.Art. 139Suo ufficio.Art. 140Sue ingerenze.Art. 141Sua responsabilità.Art. 142Doveri del dirigente tecnico.Art. 143Assunzione in servizio dell'assistente e del capo d'arte.Art. 144Loro nomina.Art. 145Loro doveri.Art. 146Nomina ed obblighi dei farmacisti.Art. 147Nomina ed obblighi degli inservienti.Art. 148Stabilimenti che possono essere affidati alle suore.Art. 149Dipendenza delle suore.Art. 150Loro rapporti con l'autorità locale.Art. 151Doveri della superiora.Art. 152Responsabilità delle suore.Art. 153Autorità sulle detenute o ricoverate.Art. 154Ammissione delle suore in servizio. Divieto di assentarsi. Licenze.Art. 155Libertà di vivere secondo le loro regole.Art. 156Sono esentate dall'eseguire perquisizioni.Art. 157Corrispondenza ufficiale.Art. 158Mancanze disciplinari delle suore.Art. 159Loro trattamento e alloggio.Art. 160Loro doveri nella custodia delle detenute o ricoverate.Art. 161Obbligo agli impiegati di obbedire ai loro superiori. Modo di reclamare.Art. 162Rapporti con gli agenti di custodia e col personale subalterno.Art. 163Divieto al personale di accedere nelle località assegnate alle detenute o ricoverate senza aver seco una suora od una guardiana ed alle famiglieArt. 164Obbligo di assistere alle funzioni religiose.Art. 165Doveri degli impiegati.Art. 166Loro responsabilità. - Estensione dei doveri degli impiegati.Art. 503Servizio di mantenimento.Art. 504A chi sono affidati gli oggetti occorrenti agli stabilimenti carcerarii ed ai riformatorii.Art. 505Opere pie per soccorsi a detenuti.Art. 506Specie diverse del trattamento alimentare.Art. 507Orario per la distribuzione del vitto.Art. 508Divieto di variare il vitto.Art. 509Divieto di introdurre generi vittuari negli stabilimenti carcerari e riformatorii.Art. 510Vitto speciale alle donne incinte od allattanti e ai bambini non lattanti.Art. 511Razioni supplementari.Art. 512Uso dei viveri sopravanzati.Art. 513Locali assegnati per i pasti.Art. 514Eccezione per gli inquisiti.Art. 515Alimenti per gli inquisiti che si mantengono del proprio.Art. 516Eccezioni per i condannati a brevi pene.Art. 517Alimenti per gli inquisiti che non vivono del proprio.Art. 518Quota massima di spesa in vitto per i medesimi.Art. 519Fondo minimo di lavoro per i condannati.Art. 520Sopravitto sul fondo di lavoro pei lavoranti.Art. 521Sopravitto sul fondo particolare o sull'eccedenza del fondo di lavoro pei condannati disoccupati.Art. 522Divieto di usare liquori.Art. 523Dispensa.Art. 524Come si raccolgono le richieste di sopravitto.Art. 525Qualità e quantità dei generi che possono essere acquistati.Art. 526Sorveglianza sui generi di sopravitto.Art. 527Divieto al provveditore di comunicare coi detenuti o ricoverati.Art. 528Cura dei detenuti o ricoverati.Art. 529Passaggio nelle infermerie.Art. 530Passaggio degli infermi in altre carceri o negli ospedali estranei alle carceri.Art. 531Corredo delle infermerie.Art. 532Medicinali.Art. 533Oggetti speciali da letto e di corredo delle infermerie.Art. 534Biancheria di bucato per ogni nuovo ammesso.Art. 535Misura d'igiene e di pulizia. - Corredo speciale per gli affetti da malattie cutanee.Art. 536Tabella per i letti degli infermi.Art. 537Divieto di cibi straordinari.Art. 538Detenuti infermieri. - Loro trattamento.Art. 539Agenti di custodia addetti alle infermerie.Art. 540Detenuti o ricoverati guariti.Art. 541Inquisiti in pericolo di vita.Art. 542Camere mortuarie e incisorie.Art. 543Autopsie.Art. 544Verbali e reperto necroscopico.Art. 545Oggetti di vestiario e corredo; loro contrassegno.Art. 546Uso di vestiario proprio e del vestiario uniforme.Art. 547Responsabilità della buona conservazione del corredo.Art. 548Acquisto di sottabiti.Art. 549A chi possono essere concesse le celle a pagamento.Art. 550Locali che devono essere illuminati.Art. 551Lumi a pagamento.Art. 552Località che devono essere riscaldate.Art. 553Condannati addetti ai servigi di pulizia.Art. 554Imbiancamento dei locali.Art. 555Loro pulizia.Art. 556Loro ventilazioni.Art. 557Il servizio di pulizia è affidato alla continua vigilanza degli agenti di custodia.Art. 558Stagnatura degli oggetti di rame della cucina e pulizia dei recipienti diversi.Art. 559Bagni di pulizia.Art. 560Obbligo di tenere la barba rasa e i capelli tosati. Eccezione per i liberandi.Art. 561Cambio della biancheria, del vestiario, della paglia, del crine vegetale, ecc.Art. 562Espurgo degli oggetti usati.Art. 563Espurgo dei letti.Art. 564Riviste di pulizia.Art. 565Bucato e rappezzamento.Art. 648Rami di contabilità.Art. 649Costituzione dei fondi.Art. 650Spese sul fondo particolare.Art. 651Spese sul fondo di lavoro.Art. 652Pagamenti di multe e ammende giudiziarie.Art. 653Quota di sopravitto.Art. 654Trapassi di somme.Art. 655Divieto di spese a credito. - Eccezioni.Art. 656Interessi del fondo detenuti. - Fondi per la società di patronato.Art. 657Estensione delle disposizioni di questo capo.capo VIIPersonale di custodia
Art. 167Destinazione del comandante, del capoguardia, del caposorvegliante.Art. 168Loro dipendenza, responsabilità e doveri.Art. 169Vigilanza sulla divisa degli agenti di custodia.Art. 170Vigilanza sui condannati o ricoverati lavoranti all'aperto.Art. 171Doveri relativi alla disciplina degli agenti di custodia.Art. 172Doveri relativi alla disciplina dei detenuti o ricoverati.Art. 173Rapporto giornaliero all'autorità giudiziaria.Art. 174Denunzia delle morti dei detenuti o ricoverati.Art. 175Avviso all'autorità giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio.Art. 176Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.Art. 177Richiesta della forza pubblica.Art. 178Vigilanza sulla pulizia dei detenuti che vestono abiti propri.Art. 179Proposta dei condannati o ricoverati da destinarsi ai servizi interni.Art. 180Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.Art. 181Attribuzioni speciali del comandante, capoguardia o caposorvegliante negli stabilimenti penali e nei riformatorii.Art. 182Altre incombenze.Art. 183Attribuzioni del sottocapoguardia o sottocaposorvegliante.Art. 184Attribuzioni degli appuntati.Art. 185Servizio d'infermeria. - Doveri inerenti.Art. 186Servizio di portinaio. - Doveri inerenti.Art. 187Servizio dei magazzini. - Doveri inerenti.Art. 188Servizio delle scritturazioni del sopravitto. - Doveri inerenti.Art. 189Vigilanza sul sopravitto.Art. 190Servizio di ronda.Art. 191Esenzioni dal servizio notturno.Art. 192Sostituzione degli appuntati.Art. 193Nomina e attribuzioni delle guardie o sorveglianti scritturali.Art. 194Quando sono dispensati dal servizio notturno.Art. 195Ore di uscita.Art. 196Dovere di non palesare gli affari di ufficio.Art. 197Agenti addetti a servizii speciali.Art. 198Loro attribuzioni.Art. 199Quando sono obbligati al servizio notturno.Art. 200Dipendenza degli agenti di custodia.Art. 201Obbligo del rapporto.Art. 202Loro doveri.Art. 203Divieto d'infliggere punizioni.Art. 204Quando possono fare uso delle armi.Art. 205Permessi di uscita.Art. 206Loro responsabilità.Art. 207Punizioni che possono essere inflitte agli agenti di custodia.Art. 208Ammonizione. - Mancanze per le quali é inflitta.Art. 209Arresti semplici. - Mancanze per le quali sono inflitti.Art. 211Arresti di rigore. Mancanze per le quali sono inflitti.Art. 212Punizioni per gli appuntati.Art. 213Sospensione del grado o della classe; retrocessione di classe; perdita del grado. Mancanze per le quali sono inflitte.Art. 214Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo. Mancanze per le quali possono essere inflitte.Art. 215Mancanze non previste.Art. 216Azione penale.Art. 217Dipendenza delle guardiane.Art. 218Loro attribuzioni e doveri.Art. 219Punizioni.Art. 658Composizione del fondo di massa.Art. 659Costituzione del fondo di massa.Art. 660Ritenute sulle paghe.Art. 661Deposito nelle casse postali di risparmio.Art. 662Trasporto delle partite depositate.Art. 663Prelevamenti.Art. 664Debito di massa.Art. 665Fondo per la mensa.Art. 666Erogazione del fondo per la mensa.Art. 667Fondo per la scuola. - Spese per la scuola.Art. 668Interessi dei fondi di massa versati.Art. 669Estensione delle disposizioni di questo capo.parte IITrattamento dei detenuti e ricoverati
capo I§ 1. Ammissione negli stabilimenti di prigionia preventiva, in quelli di pena e nei riformatori.
Art. 220Interrogatorio del detenuto.Art. 221Sua iscrizione nel registro di matricola.Art. 222Carte, oggetti e valori depositati dal detenuto.Art. 223Danaro e valori trovatigli nascosti.Art. 224Oggetti di vestiario, biancheria, ecc., appartenenti al detenuto.Art. 225Vestiario dello stabilimento somministrato all'inquisito.Art. 226Visita medica.Art. 227Provvedimenti relativi all'aggregazione degli inquisiti allo stabilimento.Art. 228Provvedimenti relativi all'aggregazione dei condannati.Art. 229Disposizioni relative ai ricoverati nei riformatorii.Art. 230Comunicazione delle disposizioni regolamentari.paragrafo 2nelle carceri giudiziarie.
Art. 231Regime cui sono sottoposti gli inquisiti e i condannati sotto appello o cassazione.Art. 232Regime pei condannati nelle sezioni penali.Art. 233Regime pei detenuti di passaggio o a disposizione della P. S. e pei militari e assimilati.Art. 234Regime pei condannati per reati di stampa.Art. 235Regime pei detenuti minori di diciotto anni o per correzione paterna.Art. 236Regime pei detenuti a vita comune.Art. 237Regime per le detenute.paragrafo 3negli stabilimenti di pena.
Art. 238Come si scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto.Art. 239Stabilimenti speciali per le condannate.Art. 240Apertura e chiusura degli stabilimenti.Art. 241Campanelli di allarme.Art. 242Sveglia e pulizia personale dei detenuti e ricoverati.Art. 243Passaggio ai laboratorii.Art. 244Ritorno nelle celle o nei dormitorii.Art. 245Modificazione all'orario della sveglia e del riposo per gli inquisiti soggetti al regime cellulare.Art. 246Orario e durata del passeggio.Art. 247Norme da osservarsi usi passeggio dai condannati e ricoverati.Art. 248Rapporti tra i detenuti e ricoverati e l'amministrazione.Art. 249I condannati sono chiamati col numero di matricola: ad essi ed ai ricoverati si dà del voi. Essi devono dare sempre del lei ai superiori.Art. 250Obbligo di obbedienza ai superiori.Art. 251Obbligo di non lasciare il posto.Art. 252Obbligo di non comunicare coi compagni.Art. 253Obbligo del silenzio.Art. 254Contegno riverente verso i superiori.Art. 255Obbligo di parlare a voce bassa. - Divieto di rivolgere la parola ai visitatori.Art. 256Obbligo di rivolgersi ai soli capi d'arte per cose relative al lavoro.Art. 257Obbedienza al personale preposto alle lavorazioni.Art. 258Obblighi dei capi o sottocapi d'arte condannati.Art. 259Contegno coi compagni. - Divieto di esigere da loro viveri od altro.Art. 260Divieto di cantare, schiamazzare, ecc.Art. 261Divieto di contrattare, ecc.Art. 262Divieto di imbrattare e danneggiare i locali, gli oggetti di corredo, ecc.Art. 263Obbligo di rifare i danni.Art. 264Divieto di ricevere tabacco, viveri, ecc.Art. 265Divieto di tenere oggetti offensivi e di valore.Art. 266Reclami. - Come devono essere fatti e presentati.Art. 267Permesso di rivolgersi al direttore.Art. 268Uso del tabacco.Art. 269Lettura di libri e giornali.Art. 270Affissione delle disposizioni regolamentari e delle tariffe del sopravitto. Elenco degli avvocati.Art. 271Preghiere e funzioni religiose.Art. 272Divieto di qualsiasi giuoco.Art. 273Arnesi e utensili da ritirarsi dalle celle o cubiculi durante la notte.Art. 274Denunzia all'autorità giudiziaria dei delitti commessi nello stabilimento.Art. 275Camicia di forza per i detenuti o ricoverati ribelli.Art. 276Obbligo del lavoro.Art. 277Lavoro per conto proprio permesso agli inquisiti.Art. 278Divieto ai detenuti o ricoverati di ricevere commissioni di lavoro.Art. 279Condannati addetti ai servizii domestici.Art. 280Destinazione dei condannati alle lavorazioni.Art. 281Tirocinio.Art. 282Durata del tirocinio.Art. 283Passaggio a lavorante retribuito.Art. 284Tariffa di mano d'opera.Art. 285Gratificazioni agli inquisiti.Art. 286Gratificazioni ai condannati.Art. 287Divisione della mercede. - Quota assegnata secondo le specie di pena.Art. 288Gratificazioni straordinarie concesse dagli appaltatori.Art. 289Responsabilità dei detenuti nei guasti agli utensili, alle materie, ecc.Art. 290Affissione delle note degli attrezzi e utensili.Art. 291Divieto di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.Art. 292Eccezioni per la visita degli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.Art. 293Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.Art. 294Obbligo di accompagnare sempre i visitatori.Art. 295Numero delle persone che possono visitare uno stabilimento.Art. 296Divieto ai visitatori di rivolgere la parola ai detenuti o ricoverati.Art. 297Visite a scopo di studi speciali.Art. 298Divieto di visitare gli inquisiti e i detenuti o ricoverati in punizione.Art. 299Registri delle visite.Art. 300Colloqui coi detenuti o ricoverati.Art. 301Validità dei permessi di colloquio.Art. 302Limitazione dei permessi di colloquio.Art. 303Conoscenza personale e identità degli individui ammessi a colloquio.Art. 304Colloqui con gli inquisiti e coi condannati a pena non eccedente i tre mesi.Art. 305Colloqui con i condannati.Art. 306Durata del colloquio.Art. 307Dove hanno luogo i colloqui.Art. 308Separazione di sesso o di categorie nei colloqui. Numero delle persone ammesse a colloquio.Art. 309Persone escluse dall'avere i colloqui.Art. 310Divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portare viveri, ecc.Art. 311Divieto di comunicare a bassa voce coi detenuti o di adoperare un linguaggio convenzionale. - Sospensione del colloquio.Art. 312Casi di privazione di ulteriori colloqui.Art. 313Colloqui straordinari.Art. 314Colloquii con gli avvocati difensori.Art. 315Controllo dei permessi di visita e di colloquio.Art. 316Visto della corrispondenza da parte della competente autorità. - Casi di divieto.Art. 317Quante lettere possono scrivere gli inquisiti e i condannati.Art. 318Corrispondenza fra condannati o ricoverati.Art. 319Carta per la corrispondenza dei detenuti o ricoverati.Art. 320Divieto di adoperare linguaggio convenzionale o non corretto.Art. 321Lettere chiuse. - A quali autorità possono essere dirette dagli inquisiti.Art. 322I condannati o ricoverati devono scrivere con lettere aperte.Art. 323Comunicazioni ai detenuti o ricoverati.Art. 324Lettere che non devono avere corso.Art. 325Oggetti di scrittoio. - Quando sono permessi.Art. 326Locali per la corrispondenza dei detenuti o ricoverati.Art. 327Lettere scritte in lingue straniere.Art. 328Permesso di telegrafare e di scrivere straordinariamente.Art. 329Stipulazione di atti pubblici.Art. 330Stampati, libri e oggetti indirizzati ai detenuti o ricoverati.Art. 331Francatura obbligatoria della corrispondenza o pacchi in arrivo.Art. 332Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti.Art. 333Detenuti minori d'anni diciotto e ricoverati.Art. 334Trattamento a pane e acqua.Art. 335Privazione del letto.Art. 336Camicia di forza.Art. 337Ferri.Art. 338Cella d'isolamento.Art. 339Inasprimento e mitigazione della cella.Art. 340Lavoro nelle celle di punizione.Art. 341Camicia di forza alle donne ed ai minori di diciotto anni.Art. 342Punizione sospesa per malattia.Art. 343Inasprimento della cella d'isolamento per l'inquisito.Art. 344Inasprimento della cella d'isolamento per il condannato. - Passaggio alla casa di rigore.Art. 345Chi può infliggere le punizioni. - Obbligo di ascoltare il detenuto prima di punirlo.Art. 346Consiglio di disciplina locale. - Come si compone.Art. 347Procedura del consiglio di disciplina locale.Art. 348Quando un detenuto è recidivo in infrazioni.Art. 349Punizione ai recidivi in infrazione.Art. 350Punizioni ai recidivi in condanna.Art. 351Quando la punizione è inflitta all'inquisito dall'autorità giudiziaria. Punizione del condannato.Art. 352Sospensione o diminuzione delle punizioni.Art. 353Quando la punizione può essere minore delle punizioni del regolamento.Art. 354Punizioni che si devono portare a conoscenza di tutti i detenuti.Art. 355Punizioni che si partecipano all'autorità giudiziaria.Art. 356Denunzia dei reati. - Azione disciplinare.Art. 357Eccezioni per i cronici e le donne incinte - Infrazioni non previste.Art. 358Autorità del comandante, capoguardia o caposorvegliante in casi urgenti.Art. 359Per quali mancanze si può infliggere l'ammonizione.Art. 360Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a vitto legale.Art. 361Per quali mancanze si può infliggere la cella ordinaria a pane e acqua.Art. 362Per quali mancanze si può infliggere la cella di punizione a pane e acqua.Art. 363Per quali mancanze si può infliggere la cella di punizione a pane e acqua con la camicia di forza.Art. 364Per quali mancanze si può infliggere la cella oscura.Art. 365Per quali mancanze si infligge la cella d'isolamento.Art. 366Regime cui sono sottoposti i condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.Art. 367Ripartizione dei condannati in classi.Art. 368Chi concede i punti di merito e il passaggio di classe.Art. 369Punti di merito, che può guadagnare un condannato. Conteggio dei punti di merito e di demerito.Art. 370Procedura per l'assegnazione e il conteggio dei punti di merito.Art. 371Note mensili per l'assegnazione dei punti di merito.Art. 372Verbali di assegnazione dei punti di merito.Art. 373Assegnazione dei punti di merito ai condannati che non abbiano avuto note speciali.Art. 374Computo medio dei punti di merito.Art. 375Cartellino di conto morale.Art. 376Facoltà di sentire il condannato prima di assegnargli o di computargli punti di merito o di demerito.Art. 377Esecuzione delle deliberazioni.Art. 378Classi di prova, ordinaria e di merito.Art. 379Recidivi in condanna.Art. 380Retrocessione alla classe di prova e alla classe ordinaria.Art. 381Retrocessione di classe in seguito a punizioni.Art. 382Quali sono le ricompense che possono essere concesse ai condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.Art. 383A chi spetta la concessione delle ricompense.Art. 384Pubblicazione delle ricompense.Art. 385Requisiti per aspirare alla liberazione condizionale.Art. 386Norme per la concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione.Art. 387Quando un condannato può essere proposto alla grazia sovrana.Art. 388Eccezione in favore di condannati che abbiano compiuto azioni coraggiose e servizii lodevoli.Art. 389Come e da chi devono essere fatte le proposte di grazia. Pubblicazione delle concessioni di grazie sovrane.Art. 390Ricompense pei ricoverati nei riformatorii.Art. 391Quali condannati possono non indossare il vestito carcerario penale. - Disciplina dei condannati definitivi in attesa d'invio e dei detenuti a disposizione dell'autorità di P. S. - Marinai arrestati su richiesta dei consoli di potenze estere. - Conto delle relative spese di mantenimento. - Detenuti militari.Art. 392Detenuti di passaggio. - Loro trattamento.Art. 393Pratiche religiose obbligatorie pei condannati.Art. 394Quando un detenuto muta confessione.Art. 395Minori degli anni ventuno.Art. 396Classificazione dei detenuti o ricoverati nella cappella.Art. 397Detenuti acattolici.Art. 398Detenuti o ricoverati ammessi all'istruzione civile.Art. 399Programmi.Art. 400Come sono dati in lettura i volumi della Biblioteca.Art. 401Quando possono leggere i detenuti o ricoverati ammessi al lavoro.Art. 402A chi è affidata la Biblioteca.Art. 403Rifacimento di danni.Art. 404Nascite in carcere e relativi provvedimenti.Art. 405Decessi e provvedimenti relativi.Art. 406Fondo di lavoro devoluto alle società di patronato.Art. 407Sepoltura dei cadaveri dei condannati. - Concessione dei cadaveri dei condannati a scopo di studio.Art. 408Commemorazione che deve fare il cappellano.Art. 409Eredi del detenuto o ricoverato morto in carcere. - Caso di devoluzione allo Stato e di restituzione.Art. 410Termine per le proposte di assegnazione.Art. 411Provvedimenti del Ministero.Art. 412Assegnazione dei condannati secondo la durata delle peneArt. 413Eccezioni alle norme generali.Art. 414Eccezione per i condannati di avanzata età.Art. 415Eccezione per le donne.Art. 416Relazione annuale al consiglio delle carceri.Art. 417Trasferimenti. Con quali mezzi si fanno.Art. 418Formalità per eseguirli.Art. 419Deve precedere la visita medica.Art. 420Sospensione di traduzione per le donne incinte e lattanti.Art. 421Documenti e oggetti da consegnare ai capiscorta pei detenuti o ricoverati in traduzione.Art. 422Spese di mantenimento durante il viaggio.Art. 423Assestamento del conto ai detenuti o ricoverati in partenza.Art. 424Traduzione dei militari o assimilati.Art. 425Traduzione dei minorenni.Art. 426Traduzione dei dementi.Art. 427Traduzione delle donne.Art. 428Trasferimenti temporanei.Art. 429Razione di pane ai detenuti in traduzione.Art. 430Provvedimenti in caso di evasione.Art. 431Devoluzione del fondo di lavoro dell'evaso in favore delle società di patronato.Art. 432Liberazione di detenuti dalle carceri giudiziarie.Art. 433Liberazione dagli stabilimenti e sezioni penali.Art. 434In quali ore si effettua la liberazione dei condannati.Art. 435Liberazione del detenuto o ricoverato gravemente ammalato.Art. 436Spesa di mantenimento dei liberandi infermi non rilasciati.Art. 437Trasferimento del liberato infermo negli ospedali civili.Art. 438Domicilio del liberando.Art. 439Liberazioni immediate - Provvedimenti relativi.Art. 440Liberazioni di detenuti militari ed assimilati.Art. 441Liberazioni di detenuti minorenni.Art. 442Segregazione dei liberandi.Art. 443Assestamento dei conti del liberando.Art. 444Provvista del vestiario sul fondo del liberando.Art. 445Limite di spesa per acquisto di vestiario. - Liberando che non abbia fondo sufficiente.Art. 446Attestato di condotta.Art. 447Estensione al condannato liberato condizionalmente - delle disposizioni relative al liberato per fine di pena.Art. 448Categorie di detenuti da fotografare e relativi foglietti statistici.Art. 449Fotografie e schede antropometriche.Art. 450Fotografie dei condannati liberati.Art. 451Fotografie dei ricoverati.parte IIIAmministrazione economica e contabilità
capo IDisposizioni generali.
Art. 566Rami di amministrazione.Art. 567Divisione dei rami d'amministrazione.Art. 568Preventivi, consuntivi e conti giudiziali.Art. 569Amministrazione del fabbricato.Art. 570Iscrizione delle spese e delle entrate.Art. 571Pagamento delle spese.Art. 572Interessi particolari dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.Art. 573Pagamenti e rimborsi speciali.capo VIIIRegole di contabilità.
Art. 670Esercizio finanziario.Art. 671Chiusura dei conti dell'esercizio.Art. 672Trapassi per le gratificazioni dei detenuti e ricoverati.Art. 673Casse della direzione. - Custodia dei fondi.Art. 674Conti delle spese pagate dalla direzione.Art. 675Spese pagate dalle prefetture. - Conti relativi.Art. 676Saldo delle spese dell'esercizio.Art. 677Provviste a credito per la casa e le manifatture.Art. 678Conti degli stabilimenti creditori.Art. 679Conti delle spese per il fabbricato.Art. 680Provviste a credito per il fabbricato.Art. 681Mercedi pagate da committenti.Art. 682Compenso di spese per lavori a conto committenti.Art. 683Accreditamento di gratificazioni.Art. 684Divieto di valersi dei fondi dei proventi. - Loro versamento in tesoreria.Art. 685Versamenti mediante vaglia postali o mandati per gli stabilimenti fuori del capoluogo.Art. 686Autorizzazioni pei carichi e scarichi.Art. 687Ordini di ricevimento in magazzino.Art. 688Accordo tra la contabilità della cassa e del materiale.Art. 689Chiarezza delle scritturazioni contabili.Art. 690Responsabilità degli impiegati nelle rispettive attribuzioni.Art. 691Capitoli di entrata e di spesa. - Casa e manifatture.Art. 692Capitoli di entrata e di spesa. - Fabbricato.Art. 693Capitoli di entrata e di spesa. - Fondo condannati.Art. 694Capitoli di entrata e di spesa. - Fondo agenti di custodia.Art. 695Art. 696Inservienti ammessi alla mensa. - Ritenuta di quota.capo IXServizio di contabilità.
Art. 697Compilazione dei preventivi.Art. 698Responsabilità nelle eccedenze di spese.Art. 699Proposte per appalto di provviste.Art. 700Autorizzazione per le riscossioni e i pagamenti.Art. 701Autorizzazione pei movimenti di materiale.Art. 702Autorizzazione per i movimenti dei viveri e degli oggetti di ordinario consumo.Art. 703Autorizzazione per i movimenti del materiale murario.Art. 704Oggetti appartenenti ai detenuti e ricoverati.Art. 705Ordini di lavoro.Art. 706Accertamento dei movimenti del materiale mobile.Art. 707Ribassi ed aumenti sul prezzo di vendita dei manufatti.Art. 708Verificazioni di cassa.Art. 709Versamento di somme raccolte per diversi titoli.Art. 710Accertamento dei fondi dei detenuti e ricoverati.Art. 711Sorveglianza sul movimento dei fondi nelle casse.Art. 712Verificazione della contabilità del materiale.Art. 713Estimo annuale del materiale mobile.Art. 714Disordini nelle gestioni contabili. - Provvedimenti relativi.Art. 715Verificazioni e consegne in caso di trasferimenti.Art. 716Trasmissione dei documenti contabili al Ministero.Art. 717Bilanci consuntivi.Art. 718Documentazione dei bilanci consuntivi.Art. 719Richieste delle provviste in servizio dello stabilimento.Art. 720Vigilanza sui viveri, sulla cucina, ecc.Art. 721Vigilanza sul vestiario, gli utensili, le armi, ecc.Art. 722Vigilanza su tutto il materiale mobile.Art. 723Vigilanza sulle officine e sui magazzini.Art. 724Impiegato che sostituisce il vicedirettore.Art. 725Azione del ragioniere.Art. 726Ordini di movimento nella cassa e del materiale e scrittura riassuntiva.Art. 727Registri di controllo.Art. 728Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.Art. 729Vigilanza sulle scritturazioni del fondo condannati e ricoverati.Art. 730Stato di distribuzione dei viveri.Art. 731Registro del vestiario in uso presso i condannati e ricoverati e gli agenti di custodia.Art. 732Note del vestiario e corredo dei detenuti o ricoverati trasferiti.Art. 733Libretti di consegna delle materie prime e accessorie e dei manufatti.Art. 734Registro e specchietti d'estimo.Art. 735Valutazione delle materie che hanno parti di valore diverso.Art. 736Conto della trasformazione.Art. 737Permessi di uscita del materiale.Art. 738Stati dei lavori.Art. 739Fatture dei crediti. - Registro di conto corrente.Art. 740Accertamento delle provviste.Art. 741Forma delle fatture dei provveditori.Art. 742Liquidazione dei crediti e debiti.Art. 743Sorveglianza sul servizio della dispensa.Art. 744Tariffa della dispensa. - Sorveglianza sulle scritture del sopravitto.Art. 745Richiesta di sopravitto.Art. 746Pagamento del sopravitto.Art. 747Addebitamento della spesa di sopravitto.Art. 748Statistica trimestrale dei lavoranti.Art. 749Situazione finanziaria.Art. 750Bilancio delle materie da lavoro dei committenti.Art. 751Obblighi e responsabilità del contabile.Art. 752Libro di cassa e quietanze.Art. 753Osservanza delle leggi sul corso legale delle valute e sul bollo.Art. 754Giornale della dispensa.Art. 755Movimento dei generi di sopravitto.Art. 756Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.Art. 757Rifiuto di eseguire ordini illegali.Art. 758Rendiconto delle entrate accertate.Art. 759Elenchi e quadri riepilogativi delle spese.Art. 760Elenchi delle spese pagate dalle prefetture.Art. 761Elenchi delle spese per il fabbricato.Art. 762Elenchi delle provviste fatte a credito.Art. 763Titoli a corredo degli elenchi delle spese.Art. 764Registri di conto corrente dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia.Art. 765Conto giudiziale della cassa e conti di amministrazione.Art. 766Documenti delle spese per la dispensa.Art. 767Resa dei conti in caso di trasferimento.Art. 768Approvazione dei conti di amministrazione e dei conti giudiziali di cassa.Art. 769Rami della contabilità del materiale.Art. 770Ricevute del materiale in consegni agli utenti.Art. 771Registro degli oggetti esclusi dagli inventari.Art. 772Distribuzione dei commestibili.Art. 773Registro degli oggetti particolari dei condannati e ricoverati.Art. 774Ordine di carico e scarico del materiale.Art. 775Libretto di consegna delle materie prime.Art. 776Libretto di consegna dei manufatti.Art. 777Variazioni ai prezzi dei manufatti.Art. 778Ripresa in carico di economie e sopravanzi nei magazzini.Art. 779Ripresa in carico di materie in corso di lavorazione.Art. 780Giornale delle vendite e permessi di uscita dei manufatti, ecc.Art. 781Vendite a credito.Art. 782Marca per le materie da lavoro ed i manufatti. - Etichette di spedizione.Art. 783Registro dei materiali da costruzione.Art. 784Conti semestrali del materiale.Art. 785Stato semestrale dei manufatti d'uso carcerario.Art. 786Conto giudiziale del materiale.Art. 787Prospetto annuale dei generi non inventariati e trascrizione delle consistenze negli inventari.Art. 788Estensione al computista dei doveri del contabile.Art. 789Responsabilità.Art. 790Registro delle materie da lavoro.Art. 791Elementi per la formazione del prezzo di costo dei manufatti.Art. 792Situazione giornaliera dei lavoranti.Art. 793Vigilanza sull'annotazione del lavoro dei detenuti o ricoverati.capo XContabilità speciale pei lavori agricoli.
Art. 794Scritture.Art. 795Piano organico generale.Art. 796Consiglio di amministrazione.Art. 797Compensi speciali per lavori pericolosi e straordinari.Art. 798Attribuzioni.Art. 799Tariffe e lavoro a cottimo.Art. 800Tariffe del lavoro a giornata e classi dei lavoranti.Art. 801Vigilanza sull'andamento della azienda agricola.Art. 802Conservazione e manipolazione dei prodotti.Art. 803Deperimenti, guasti, ecc.Art. 804Piano dei lavori ordinari e di miglioramento.Art. 805Relazione annuale.Art. 806Scritture e registri speciali.Art. 807Rami di contabilità.Art. 808Tenuta dei registri.Art. 809Attribuzioni dell'assistente. - Scritture affidategli.Art. 810Prospetti illustrativi speciali.Art. 811Ordini di carico e scarico.Art. 812Prospetto di sviluppo delle spese.Art. 813Registri e prospetti speciali del materiale.Art. 814Determinazione dei prezzi di costo e di vendita dei prodotti agricoli.Art. 815Valore del materiale a fine di esercizio.Art. 816Contabilità dei terreni annessi agli stabilimenti carcerarii e ai riformatorii.capo XIContabilità speciale per le carceri giudiziarie.
Art. 817Registri di contabilità.Art. 818Carceri affidate a direttori di stabilimenti penali.Art. 819Bollettario di ricevimento del danaro.Art. 820Libro di cassa.Art. 821Registro del movimento dei fondi.Art. 822Gestione dei fondi dei detenuti. - Registro ausiliare.Art. 823Registro delle somme in deposito per gli inquisiti.Art. 824Celle a pagamento.Art. 825Registri e libretti di conto corrente dei detenuti e degli agenti di custodia.Art. 826Documenti di entrata e di uscita.Art. 827Verificazioni di cassa.Art. 828Verificazioni annuali della cassa ed in caso di trasferimento del direttore.Art. 829Stato dei lavori dei detenuti.Art. 830Rendiconto dei proventi.Art. 831Proventi e loro categorie.Art. 832Corredo della contabilità dei proventi.Art. 833Ufficio incaricato dell'esazione dei proventi.Art. 834Ordini di carico dei proventi.Art. 835Prospetto riassuntivo dei proventi.Art. 836Conto giudiziale dei proventi.Art. 837Sorveglianza sulle scritture dei proventi.Art. 838Materiale mobile.Art. 839Inventario del materiale mobile.Art. 840Contabilità delle manifatture nelle carceri giudiziarie.Art. 841Modi diversi di provvedere al mantenimento dei detenuti.Art. 842Anticipazione di fondi alle prefetture.Art. 843Giustificazione delle spese.Art. 844Detenuti presso la pubblica sicurezza e presso i reali carabinieri. Documentazione dei conti.Art. 845Riepilogo dei conti.Art. 846Norme per il servizio economico.Art. 847Sorveglianza sulla contabilità della dispensa.capo XIIContabilità dei servizi appaltati.
Art. 848Mantenimento in appalto.Art. 849Consegna del materiale e del fabbricato. - Relativi inventarii e verbali.Art. 850Richieste per opere di miglioramento ai fabbricati.Art. 851Compilazione degli inventarii e dei verbali. - Tasse di bollo e registro.Art. 852Inventario del materiale mobile.Art. 853Richiesta delle somministrazioni alimentari.Art. 854Economie sul vitto e loro conteggio.Art. 855Vitto pei detenuti nelle camere di sicurezza.Art. 856Campioni dei generi alimentari.Art. 857Verifica dei generi. Campioni dei generi contestati. - Loro autenticazione.Art. 858Richieste all'appaltatore.Art. 859Verbali d'inadempimento.Art. 860Verificazione semestrale del materiale. - Relativo verbale.Art. 861Riassunto dei verbali di verificazione.Art. 862Certificati di provenienza.Art. 863Bolli di accettazione e di rifiuto.Art. 864Conti trimestrali delle spese - Loro documentazione.Art. 865Quadro riepilogativo delle somministrazioni.Art. 866Conti per gli stabilimenti penali appaltati.Art. 867Controllo delle contabilità.capo XIIIContabilità diverse.
Art. 868Stipendi al personale di amministrazione.Art. 869Assegni e paghe al personale aggregato e agli agenti di custodia.Art. 870Ritenute sulle paghe degli agenti.Art. 871Gratificazioni per residenza in luoghi disagiati. - Pagamento.Art. 872Viaggi degli agenti di custodia.Art. 873Anticipazione delle indennità di viaggio. - Conto delle spese per indennità di viaggio.Art. 874Spese diverse. - Telegrammi di Stato.Art. 875Trasporto dei detenuti o ricoverati e dei corpi di reato.parte IVDisposizioni transitorie.
Art. 876Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti di prigionia preventiva.Art. 877Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di maggior durata.Art. 878Segregazione cellulare continua o notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di minore durata.Art. 879Assegnazione dei condannati attuali agli stabilimenti di pena.Art. 880Assegnazione alle case penali intermedie dei condannati alla reclusione.Art. 881Passaggio alle case di pena intermedie dei condannati alla reclusione, secondo le leggi anteriori.Art. 882Condannati attualmente addetti ai lavori all'aperto o alle colonie penali.Art. 883Disposizioni relative ai condannati alla custodia.Art. 884Passaggio dei condannati alle case penali di rigore.Art. 885Catene pei condannati ai lavori forzati.Art. 886Debito verso il soppresso deconto vestiario.Art. 887Disposizioni pei condannati alla relegazione ed al carcere.Art. 888Liberazione condizionale pei condannati ai lavori forzati a tempo e alla reclusione. Norme per ottenerla.Art. 889Applicazione graduale delle nuove disposizioni.Art. 890Attuazione del regolamento negli stabilimenti carcerarii.Art. 891Abrogazione di disposizioni anteriori.Aggiornamenti recenti
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