Regolamento›Capo II
Art. 487
Ammissioni nelle case di lavoro.
In vigore dal 30 giu 1891
L'ammissione di un condannato in una casa di lavoro è decretata dal Ministero dell'interno, su ordinanza del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario è stata proferita la condanna.
Storico versioni
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