Regolamento›Capo II
Art. 484
Loro disciplina.
In vigore dal 30 giu 1891
I condannati alla custodia:
a) devono essere tenuti in sezioni speciali, secondo le diverse specie di pena;
b) sono soggetti alla sola segregazione notturna;
c) non sono obbligati al lavoro, ma, se lavorano, percepiscono, come gratificazione, i quattro decimi del loro guadagno;
d) sono dispensati dall'obbligo del rigoroso silenzio e di mantenere la fila durante il passeggio;
e) non possono essere puniti colla cella di cui nell', lettere f, g; e per infliggere loro la cella di cui alle lettere c, d, e, occorre il parere del medico-chirurgo;
f) sono sottoposti, per il resto, alle disposizioni relative ai condannati alla detenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-484