RegolamentoCapo II

Art. 484

Loro disciplina.

In vigore dal 30 giu 1891
I condannati alla custodia: a) devono essere tenuti in sezioni speciali, secondo le diverse specie di pena; b) sono soggetti alla sola segregazione notturna; c) non sono obbligati al lavoro, ma, se lavorano, percepiscono, come gratificazione, i quattro decimi del loro guadagno; d) sono dispensati dall'obbligo del rigoroso silenzio e di mantenere la fila durante il passeggio; e) non possono essere puniti colla cella di cui nell', lettere f, g; e per infliggere loro la cella di cui alle lettere c, d, e, occorre il parere del medico-chirurgo; f) sono sottoposti, per il resto, alle disposizioni relative ai condannati alla detenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-484

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