Regolamento›Capo II
Art. 481
Ammissione dei condannati nelle case di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
L'ammissione di un condannato in una casa di custodia è decretata dal Ministero dell'interno, su ordinanza dell'autorità giudiziaria competente; e si applicano al proposito le norme del regolamento generale e quelle del regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-481