Regolamento›Capo II
Art. 480
Relazione annuale.
In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), il direttore sanitario deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero, una relazione sull'andamento del servizio ad esso affidato, sui risultati ottenuti, e su quanto altro abbia potuto formare oggetto delle sue osservazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-480