Regolamento›Capo II
Art. 482
Invio agli stabilimenti ordinari. - Procedura relativa.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove il consiglio di sorveglianza, inteso il medico-chirurgo della casa e assunte quelle altre informazioni che giudicherà necessarie, creda siano cessate le cause onde fu disposto l'invio di un condannato alla casa di custodia, propone, per mezzo del suo presidente, al presidente del tribunale nel cui circondario venne pronunziata la condanna, che egli sia trasferito in uno stabilimento ordinario.
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