Regolamento›Capo II
Art. 483
Condizione dei condannati inviati allo stabilimento ordinario.
In vigore dal 30 giu 1891
Avuta l'ordinanza del presidente del tribunale, il Ministero dell'interno designa lo stabilimento ordinario di pena al quale il condannato deve essere tradotto, tenuto conto del tempo di condanna che gli resta ancora da scontare.
Il condannato tradotto per tal modo ad uno stabilimento ordinario, non è sottoposto al periodo della segregazione cellulare continua: è ascritto alla classe terza, se ha scontato il sesto della condanna; alla classe seconda, se ne ha scontato il terzo; alla prima, se ne ha scontato la metà; ed è soggetto a tutte le norme che riguardano i condannati degli stabilimenti di pena ordinarii.
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