Regolamento›Capo II
Art. 478
Autopsie.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore sanitario deve fare l'autopsia dei detenuti che muoiono nel manicomio giudiziario, sempre quando non siano ceduti ad una università, e deve rimettere alla direzione, per essere spedito al Ministero, il reperto necroscopico e quanto altro possa essergli in proposito richiesto.
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