Art. 478 · Autopsie.
RegolamentoCapo II

Art. 478

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Autopsie.

In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore sanitario deve fare l'autopsia dei detenuti che muoiono nel manicomio giudiziario, sempre quando non siano ceduti ad una università, e deve rimettere alla direzione, per essere spedito al Ministero, il reperto necroscopico e quanto altro possa essergli in proposito richiesto.
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