Regolamento›Capo II
Art. 476
Visite per parte di medici estranei.
In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità giudiziaria che promosse il ricovero ha sempre facoltà di far visitare da altri medici-chirurghi i ricoverati cui si riferiscono gli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-476