Regolamento›Capo II
Art. 476
45 / 890Visite per parte di medici estranei.
In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità giudiziaria che promosse il ricovero ha sempre facoltà di far visitare da altri medici-chirurghi i ricoverati cui si riferiscono gli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-476