Art. 476 · Visite per parte di medici estranei.
RegolamentoCapo II

Art. 476

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Visite per parte di medici estranei.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità giudiziaria che promosse il ricovero ha sempre facoltà di far visitare da altri medici-chirurghi i ricoverati cui si riferiscono gli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-476