Regolamento›Capo II
Art. 471
Giudicabili dementi prosciolti e ricoverati nei manicomii giudiziarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli accusati o imputati prosciolti, ai sensi dell' del codice penale, e per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il ricovero definitivo in un manicomio, giusta l' del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), sono trasferiti, con decreto del Ministero dell'interno, e su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, in un manicomio giudiziario, ma in sezioni separate.
Storico versioni
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