RegolamentoCapo V

Art. 46

Scopo della commissione visitatrice.

In vigore dal 30 giu 1891
In ogni comune, dove trovansi stabilimenti carceraria o riformatorii, è istituita per ciascuno stabilimento una commissione visitatrice, a cui è affidato l'incarico di vegliare su tutto quanto riguarda il vitto, l'arredo, l'igiene, l'istruzione, il lavoro, nello scopo di concorrere efficacemente, di concerto colla direzione locale, a rafforzare il rispetto all'autorità, il severo mantenimento della disciplina, la esecuzione dei regolamenti in vigore, la tutela e la riforma morale dei detenuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-46

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