Regolamento›Capo V
Art. 48
Scioglimento della commissione visitatrice.
In vigore dal 30 giu 1891
Per gravi fatti che possono nuocere alla discliplina interna degli stabilimenti carcerarii o dei riformatorii, la commissione visitatrice può essere sciolta con decreto reale su proposta dei due ministri dell'interno e della giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-48