Regolamento›Capo V
Art. 47
Costituzione di essa.
In vigore dal 30 giu 1891
Sono di diritto componenti la commissione visitatrice il sindaco del comune o un assessore da lui delegato, che ne ha la presidenza, il procuratore del Re, e il parroco, nella cui cura è collocato lo stabilimento. Sono componenti eletti per le singole commissioni due cittadini, nominati uno dal prefetto della provincia ed uno dal procuratore generale del distretto della corte d'appello.
Nei comuni che non sono sede di tribunale, il procuratore del Re è surrogato dal pretore, il quale non può farsi sostituire dal vice pretore.
Per gli stabilimenti e per le sezioni destinati alle donne (adulte o minorenni), i due componenti eletti possono essere scelti fra persone di sesso femminile.
Per i riformatorii, i componenti eletti sono di preferenza scelti tra i membri della società di patronato.
I componenti eletti si rinnovano ogni anno, ma possono essere riconfermati. I componenti nominati in surrogazione di altri che cessino d'esserlo prima dello scadere dell'anno, rimangono in carica per il tempo che vi sarebbero ancora rimasti i surrogati.
Storico versioni
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