Regolamento›Capo IV
Art. 42
Comunicazione delle relazioni al consiglio delle carceri.
In vigore dal 30 giu 1891
Le relazioni dette nell'articolo precedente sono dalla amministrazione centrale comunicate al consiglio delle carceri, pei sussidii straordinarii da accordarsi a senso dell', e per quelle osservazioni che il consiglio stesso creda opportune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-42