RegolamentoCapo IV

Art. 38

Restituzione di minorenni ai genitori.

In vigore dal 30 giu 1891
La restituzione ai genitori di un minorenne ricoverato in un istituto di educazione correzionale può essere fatta ai termini dell' della legge di pubblica sicurezza, qualora il presidente di una società di patronato, si obblighi di metterlo sotto la tutela della società stessa, ai sensi dell'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo