Regolamento›Capo IV
Art. 36
Liberazione condizionale dei minorenni.
In vigore dal 30 giu 1891
In favore dei minorenni ricoverati in un istituto di educazione correzionale che siano messi sotto la tutela di una società di patronato e che si trovino nelle condizioni volute dal regolamento interno, il presidente di detta società, previ gli accordi col direttore del riformatorio, può essere accordata la liberazione ove si trovino nelle condizioni volute dal regolamento interno.
A tal uopo il presidente della società, di concerto colla direzione del riformatorio, domanda al presidente del tribunale civile che emetta la relativa ordinanza.
Questa liberazione è revocata per la cattiva condotta del minorenne, su domanda fatta dallo stesso presidente della società di patronato all' autorità giudiziaria che la aveva concessa, la quale provvede con apposita ordinanza al ritorno di lui in un riformatorio.
La stessa disposizione è applicabile ai minorenni rinchiusi in un istituto di educazione correzionale ai sensi dell', primo capoverso, e 54 del codice penale.
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