Regolamento›Capo IV
Art. 32
Tempo utile per domandare il loro appoggio.
In vigore dal 30 giu 1891
Sei mesi prima del giorno della liberazione di un condannato che abbia fatto domanda d'essere messo sotto la tutela della società di patronato, il presidente di essa designa il socio che deve prenderne cura, e da quel momento è permessa a questi la maggior possibile frequenza di comunicazione e di visite col liberando per avere agio di conoscere lo stato in cui egli si trova.
Ove si tratti di un ricoverato, i necessari accordi sono presi in proposito tra il direttore dell'istituto ed il presidente della società di patronato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-32