RegolamentoCapo IV

Art. 31

Regolamenti speciali.

In vigore dal 30 giu 1891
Le norme costitutive di queste società (comunali, circondariali, provinciali), nonché quelle relative agli agenti speciali che esse, occorrendo, possono nominare per il collocamento, all'interno ed all'estero, dei condannati o dei ricoverati predetti, fanno parte di appositi regolamenti che, a mezzo delle prefetture, sono inviati al Ministero dell'interno per la debita approvazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-31

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