Regolamento›Capo III
Art. 26
Procedimento per ottenere la liberazione condizionale.
In vigore dal 10 apr 1922
La domanda per ottenere la liberazione condizionale è presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui egli sconta la pena, e la direzione stessa la trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulle prove di ravvedimento date dal condannato, e con quelle del consiglio di sorveglianza.
COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-26