Regolamento›Capo III
Art. 23
Sua sede e convocazione.
In vigore dal 30 giu 1891
Il consiglio di sorveglianza si riunisce negli uffici della direzione dello stabilimento o in altro luogo designato dal presidente.
Esso è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, e il direttore dello stabilimento ha l'obbligo di preparare gli elementi necessari, onde il consiglio possa deliberare sulle materie di sua competenza.
La direzione di uno stabilimento penale richiede la straordinaria convocazione del consiglio nei casi previsti dall', quando il ritardo si reputi pericoloso nell'interesse dell'ordine e della disciplina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-23