Regolamento›Capo II
Art. 18
Personale di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
Al servizio di custodia, di vigilanza e di scorta dei detenuti, si provvede con graduati ed agenti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate ai minorenni, per le case di custodia e pei manicomii giudiziarii con graduati e sorveglianti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate alle donne (adulte o minorenni) con suore o guardiane, se non contemporaneamente con le une e con le altre.
La nomina di questo personale è fatta nei modi stabiliti dall'ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi del 6 luglio 1890, n. 7011 (serie 3ª), nonché dalla seconda parte del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-18