RegolamentoCapo II

Art. 19

Azione del personale.

In vigore dal 30 giu 1891
Le autorità dirigenti e il personale degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii eseguiscono e fanno eseguire, nella sfera delle loro attribuzioni, gli ordini impartiti in via gerarchica dalle competenti superiori autorità amministrative e giudiziarie. Ove si tratti di disposizioni non prevedute dal regolamento, chi è chiamato a metterle in opera deve domandare, prima di eseguirle, che l'ordine gli sia dato in iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-19

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